PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo periodo del comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e di lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 90 per cento»;

          b) dopo il comma 2 dell'articolo 32 è inserito il seguente:

      «2-bis. Il genitore richiedente può avvalersi della fruizione oraria del congedo parentale. L'astensione oraria non può, in ogni caso, superare la metà dell'orario giornaliero di lavoro. In caso di astensione oraria, la distribuzione dell'orario di lavoro deve essere concordata tra il richiedente e il datore di lavoro, tenendo anche conto delle esigenze del servizio»;

          c) il comma 1 dell'articolo 34 è sostituito dal seguente:

      «1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 e all'articolo 33 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta, fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso articolo»;

 

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          d) il comma 3 dell'articolo 34 è sostituito dai seguenti:

      «3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
      3-bis. La lavoratrice o il lavoratore che usufruisce dei periodi di congedo parentale di cui ai commi 1 e 2 può richiedere all'ente previdenziale di appartenenza che la propria retribuzione sia integrata fino a percepire il 70 per cento della retribuzione lorda dovuta, per tutto il periodo di sei mesi, purché tale congedo sia utilizzato per frazioni minime di tre mesi. Tale somma integrativa è restituita attraverso prelievi frazionati in ventiquattro rate mensili, non superiori al 10 per cento della retribuzione lorda dovuta nel caso di fruizione dell'intero periodo di sei mesi, e non superiore al 5 per cento della retribuzione lorda dovuta nel caso di fruizione di un periodo di soli tre mesi, a decorrere dal mese successivo alla fruizione dell'ultimo periodo»;

          e) al comma 2 dell'articolo 53 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «b-bis) la lavoratrice o il lavoratore che sia genitore adottivo, per i tre anni successivi all'entrata del minore nel nucleo familiare»;

          f) dopo il comma 2 dell'articolo 60 è inserito il seguente:

      «2-bis. Alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri anche adottivi o affidatari con figli fino a dodici anni di età ovvero fino a quindici anni di età in caso di affidamento o di adozione, è consentita la trasformazione, reversibile e su base volontaria, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale».

 

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      2. Il settimo e l'ottavo periodo del comma 788 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sostituiti dai seguenti: «Alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme obbligatorie previdenziali, è altresì corrisposta, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 2008, l'indennità di congedo parentale da usufruire per un periodo di tre mesi entro i tre anni di vita del bambino o della bambina, ovvero entro tre anni dall'ingresso del minore affidato o adottato. L'indennità spetta nella misura del 50 per cento del reddito percepito dal richiedente nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro richiesto, a condizione che, in favore dello stesso, risultino attribuite almeno tre mensilità di contribuzione nella misura maggiorata dello 0,5 per cento nei dodici mesi di riferimento».